Il diritto si suddivide in varie branche: diritto privato, diritto pubblico, diritto costituzionale, penale e infine diritto civile, all’interno di queste macro aree si possono distinguere ulteriori aree  tra le quali vi è il diritto di famiglia.

Il diritto di famiglia è l’insieme delle norme che hanno per oggetto i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone che costituiscono, per legge, una famiglia. La particolarità è che non si prende in considerazione solamente l’interesse del singolo individuo, ma dell’intero nucleo.

Tuttavia, anche se questo particolare diritto è già in sé una specificità, a causa dei temi trattati al suo interno si trovano molteplici sfaccettature che vanno ad ampliare un quadro di per sé già molto articolato, a motivo del quale nasce l’esigenza di orientarsi all’interno un argomento molto ampio; un esempio ne è l’approfondimento sulle Semplificazione delle cause matrimoniali, ma andiamo per gradi e capiamo cos’è il diritto di famiglia.

Il nuovo diritto di famiglia in Italia

L’art. 29 della Costituzione riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».

Essendo il cuore della società, lo Stato Italiano ha ritenuto necessario dare alla famiglia una protezione particolare, mediante leggi specifiche, per nulla semplici, ma che possano regolamentare ogni aspetto della vita del nucleo familiare, dalla sua formazione alla sua eventuale disgregazione.

In quest’ottica è importante sapere che un avvocato di diritto di famiglia, non è un semplice legale, ma un avvocato- psicologo, il quale molto spesso, o forse sempre, deve promuovere la mediazione familiare caratterizzata da regole specifiche volte alla soluzione del conflitto familiare e la negoziazione, strumenti di soluzione del conflitto, che richiedono una preparazione adeguata nella capacità di mediare e di negoziare, dove fondamentali sono le competenze anche in psicologia. Sempre più si va delineando la figura dell’avvocato- psicologo.

Cosa comporta il diritto di famiglia?

Si tratta di un insieme di norme che regolano i rapporti giuridici tra gli individui che costituiscono una famiglia. La caratteristica principale di questa branca del diritto è che non è più il singolo ad essere tutelato o regolato, ma il nucleo di cui il singolo è una parte. In quest’ottica la famiglia depotenzia il principio dell’autonomia dei soggetti, in virtù di quella di tutti i familiari coinvolti. Per questo si dice che il legale si occupa anche di mediazione di gruppo.

Il diritto di famiglia determina quindi una serie di diritti e doveri specifici, quali lo ​status familiare cioè poteri, doveri e diritti di ogni componente della famiglia; i diritti di solidarietà familiare, come la fedeltà, l’assistenza e la collaborazione nel nucleo a cui si appartiene; la potestà familiare che regola invece il rapporto tra genitore e figlio nell’ambito della sua educazione, della sua cura e del suo mantenimento psicologico, fisico ed economico.

Già dal Libro Primo del Codice Civile intitolato proprio “Delle persone e della famiglia” si evince che esistono precise indicazioni su come nasce una famiglia in Italia e come vengono gestiti i rapporti a livello giuridico, ad esempio:

Da questo semplice excursus è evidente quanto il diritto di famiglia sia molto complesso, in quanto cerca di rispondere a tutte le esigenze che un nucleo familiare potrebbe affrontare.

Grazie anche all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sono stati fatti grandi passi avanti per migliorare la legislazione e restare aggiornati rispetto alle evoluzioni che la società compie.

Ed è così che, via via, il diritto di famiglia ha iniziato ad occuparsi di diverse questioni:

  • il diritto di famiglia separazione e divorzio;
  • le successioni;
  • il diritto collegato ai figli legittimi, naturali e adottivi;
  • adozione e affidamento;
  • unioni civili, diritti, stepchild adoption.

Non si tratta solo di un elenco, ma di un denso e ricco ambito dove l’equilibrio tra legislazione e rapporto familiare è molto complesso.

 

Riforma diritto di famiglia 1975

Proprio in base alla necessità di cambiare e di aggiornarsi in relazione al mutare della società, il Diritto di Famiglia nel 1975 è stato oggetto di un’importantissima riforma, nata con la Legge n. 151 del 19 maggio, ed è ancora oggi in evoluzione. Basti solo pensare al precedente testo dell’art. 144 del codice civile in vigore dal 19 aprile 1942 al 19 settembre 1975, nel quale si stabiliva che il marito era il capo della famiglia e la moglie ne doveva seguire la condizione civile, assumendone il cognome ed era per questo obbligata ad accompagnarlo dovunque lui ritenesse di fissare la residenza.

Con essa si è attuata, per quei tempi, una vera e propria rivoluzione dei rapporti tra i coniugi, infatti diversamente dal passato in cui non vi era uguaglianza tra marito e moglie, nel ‘75, le due figure assumono piena equità di diritti di fronte alla legge:

  • per i rapporti personali e patrimoniali instaurati con il matrimonio;
  • per i doveri da rispettare nei confronti di eventuali figli.

Dopo la riforma del diritto di famiglia sono letti gli articoli novellati 143, 144 e 147 del Codice Civile. L’Art. 143 c.c. indica i diritti ed i doveri nascenti dal matrimonio, con riferimento sia al marito che alla moglie i quali con il matrimonio acquistano gli stessi doveri ed assumono i medesimi obblighi, enucleandone gli obblighi reciproci

Nel vigente articolo 143 “Diritti e doveri reciproci dei coniugi” – la cui rubrica e il cui primo comma sono un’esplicitazione dell’articolo 29, comma 2, della Costituzione – non compare più la locuzione “Il matrimonio impone ai coniugi”, ma “Dal matrimonio deriva”, come conseguenza di una scelta d’amore.

Nell’elencazione degli obblighi coniugali non è più usata la preposizione articolata “della”, introduttiva del complemento di specificazione e quindi di delimitazione, ma la preposizione articolata “alla” del complemento di termine, come continua tensione verso cui sono rivolte tutte le azioni dei coniugi.

Gli obblighi coniugali da tre sono diventati quattro, quasi a rappresentare le quattro pareti entro cui si svolge la vita coniugale e familiare e i quattro pilastri su cui deve poggiarsi la vita coniugale e familiare.

I primi due obblighi sono un binario e gli altri due l’altro binario che la coppia deve percorrere verso la medesima destinazione.

Il primo obbligo che discende dal matrimonio è la fedeltà, non intesa in maniera sessuale (o solo sessuale) che portava a considerare reato l’adulterio, come previsto dagli articoli 559-561 del Codice Penale Rocco, dichiarati incostituzionali, e a giustificare il delitto d’onore previsto dall’articolo 544 del Codice Penale, abrogato con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.

“Alla fedeltà segue l’assistenza: parola che evoca cura, aiuto, soccorso in cui dovrebbe manifestarsi l’essere coppia (da legare, attaccare)».

Il terzo obbligo coniugale è la “collaborazione nell’interesse della famiglia”, una novità introdotta dal legislatore del 1975.

L’ultimo obbligo è la coabitazione che, alla luce dei precedenti obblighi, diventa non più solo riferito al domicilio quanto letteralmente al senso di “continuare ad avere” e quindi avere consuetudine in un luogo che è la famiglia stessa.

Recente è il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 206 che ha implementato la riforma della giustizia e che apporterà modifiche anche nell’ambito dei diritti della famiglia e cioè:

  • la previsione di un rito unico per le famiglie;
  • la maggiore efficacia di tutela per le donne ed i minori che subiscono violenza, grazie alla nomina di un curatore speciale a tutela del minore;
  • il rafforzamento della mediazione familiare e della negoziazione assistita;
  • la trasformazione del Tribunale dei minorenni in un Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

L’unificazione in una sola autorità di riferimento delle competenze per la famiglia era una riforma attesa da molto, affinché l’efficacia delle azioni fosse maggiore. Necessaria anche perché, nonostante l’evoluzione delle leggi che hanno fatto la storia del nostro Paese, come il divorzio nel 1970, la già citata riforma del diritto di famiglia del 1975, quella sull’interruzione di gravidanza del 1978, dell’affidamento congiunto dei figli del 2006, della parificazione dei figli datata 2012- 2013 ed infine la riforma delle unioni civili e delle convivenze del 2016, il Tribunale dei minori, datato invece 1930, restava vetusto rispetto alle riforme, assieme al codice di procedura, nato più di 80 anni fa.

Gli stravolgimenti sociali ed economici che hanno caratterizzato la società contemporanea, ma non solo, dimostrano come questa legislazione debba essere costantemente aggiornata per evitare zone grigie. Questo aggiornamento esiste, ed è perenne anche per questa ragione, qualora si avesse necessità di definire rapporti di famiglia, tutelarli o gestirli, è necessario avvalersi dei servizi legali di un avvocato esperto in diritto di famiglia.