L’entrata in vigore del d.lgs n. 154/2013, ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione.
In particolare, il capo II del titolo IX del primo libro del codice civile (recante il titolo” esercizio della potestà genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio”) contiene due norme fondamentali che confortano quanto sopra affermato, ovvero l’art. 337 bis (ambito di applicazione) – secondo cui “in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo”, nonchè l’art. 337 quinques cod. civ., avente ad oggetto la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, che si applica dunque indifferentemente sia ai figli legittimi che ai figli nati fuori al matrimonio.
A stabirlo una ulteriore ordinanza della Corte di Cassazione n. 18608/2021 del 30 giugno 20201 di seguito allegata.