Il diritto processuale della famiglia era un settore caratterizzato da una diffusa specializzazione dei riti e da notevole frammentazione, rispetto sia alle regole da applicare alle diverse fattispecie sia alla individuazione del giudice competente. La pluralità, e anzi addirittura molteplicità ed eterogeneità dei riti della famiglia è sempre stata considerata un elemento negativo, perché la frammentazione nuoceva all’esigenza di certezza nell’individuazione delle forme di tutela dei diritti e introduceva altresì irragionevoli disparità di trattamento processuale in situazioni sostanziali omologhe (Caratta, 349; Danovi, 837).

Il legislatore della riforma ha inteso realizzare, secondo un’inversione di tendenza rispetto al passato, un modello unitario e organico valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie, con l’esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto un nuovo titolo IV-bis nel libro II del codice di procedura civile, a cui è stata attribuita la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, suddiviso in due distinti capi, l’uno intitolato “Disposizioni generali”, e l’altro “Del procedimento” (quest’ultimo, a sua volta, suddiviso in sette sezioni).

Alla riforma processuale si è affiancata una riforma ordinamentale in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i problemi determinati dall’attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (Dogliotti, 333).

 

La Riforma Cartabia, pertanto, tra le profonde modifiche apportate al Codice di procedura civile, ha anche ritoccato alcuni aspetti procedurali della separazione consensuale. Come è noto, tale tipo di separazione è stata disciplinata, fino al 27 febbraio p.v. dall’art. 706 e seguenti c.p.c., dal 28 febbraio p.v., tuttavia, la separazione consensuale – assieme ai procedimenti a domanda congiunta – sarà disciplinata dall’art. 473 bis.51, articolo inserito nel Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione II del Codice di Procedura civile, che disciplina le nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Il Titolo IV – Bis: Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Tale titolo comprende gli articoli da 473 – bis a 473 – ter.

L’articolo 473 bis, è stato inserito dall’art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che: “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti“.

Ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall’art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

 

Art. 473 bis Codice di Procedura Civile – Ambito di applicazione

[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea (2) .

[II].  Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

Art. 473 bis 51 Codice di Procedura Civile – Procedimento su domanda congiunta

[I]. La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis. 47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

[II]. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma.

[III]. A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

[IV]. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

[V]. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

[VI]. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

 

Con l’art. 473-bis.51 c.p.c. viene introdotto, in omaggio al criterio enunciato dall’art. 1, comma 23, lett. hh), della legge n. 206 del 2021, un procedimento unitario, modellato su quello già contemplato dall’art. 711 c.p.c., per i procedimenti a domanda congiunta nella materia in esame, ossia i giudizi di separazione consensuale, divorzio congiunto e la domanda congiunta sulle condizioni di affidamento della prole nata da coppie non coniugate.

La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo della residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è corredato delle indicazioni essenziali richieste per quello contenzioso e deve specificare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e gli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Dando seguito alla tesi più accreditata, di recente affermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione per i trasferimenti immobiliari (Cass. S.U., n. 21761/2021), si stabilisce che le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell’autonomia negoziale.

Il procedimento, pur modellato su quello attualmente disciplinato dall’art. 711 c.p.c. per la separazione consensuale in omaggio ai criteri di delega (e che dunque consente all’autorità giudiziaria di richiedere modifiche o integrazioni nell’interesse della prole rispetto alle condizioni concordate), si conclude con sentenza e non con decreto di omologa delle condizioni indicate dalle parti. Tale veste formale è stata ritenuta necessaria stante gli effetti costitutivi del divorzio, come ha avuto cura di precisare la Relazione Illustrativa.

In sintesi:

Competenza

Se fino al 27 febbraio p.v. la domanda di separazione personale dei coniugi si proponeva al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto aveva residenza o domicilio; dal 28 febbraio p.v., si prone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Contenuto del ricorso

Il ricorso di separazione consensuale ante riforma, doveva contenere: l’indicazione del tribunale; indicazioni relative ai coniugi (generalità, residenza e codice fiscale); indicazioni relative agli avvocati: (generalità, codice fiscale e numero di fax); indicazione di figli comuni; ragioni di fatto della domanda (indicazione anche soltanto della sopravvenuta intollerabilità della convivenza); condizioni della separazione (affidamento, assegnazione della casa coniugale, assegno per il coniuge e/o per i figli).

  • Dal 28 febbraio 2023

il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e deve contenere:

– il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;

– il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;

– la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonderà, con le relative conclusioni;

– Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Al ricorso deve essere allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

– Nel ricorso devono essere, tra l’altro, fornite indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Con il ricorso le parti potranno anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

Le parti potranno avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, ma dovranno farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando eventuali documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché saranno tenuti a depositare eventuali provvedimenti relativi al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e trasmissione degli atti al pubblico ministero

A seguito del deposito, il presidente fisserà l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

 

Udienza di comparizione delle parti

All’udienza il giudice sentirà le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice potrà sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione afferente:

  1. a) alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni

 

Rimessione al Collegio che omologa con sentenza

Il collegio provvederà con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi dovessero essere in contrasto con gli interessi dei figli, convocherà le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetterà allo stato la domanda.

 

Efficacia della sentenza di separazione per la richiesta di divorzio

Una volta ottenuta la sentenza di separazione, il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore – finora era il Presidente del Tribunale – o dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

C’è da aggiungere che il nuovo articolo 473 bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti potranno proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali domande, però, saranno improcedibili fino a quando la sentenza che pronuncia la separazione personale non sarà passata in giudicato.

 

 

Fonti: https://dejure.it/ banca dati;

Commenti: a cura del Prof. Avv. Giancarlo Cerrelli, Partner 24 ORE Avvocati