Il matrimonio è il rapporto che si costituisce tra due persone, definito dall’art. 29 della Costituzione italiana, e quindi secondo il diritto italiano, come un atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e determina la comunione di vita materiale e spirituale tra coniugi, ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica della famiglia. Questo rapporto può essere sancito anche in senso religioso. In questo caso parliamo di sacramento. Secondo la Chiesa, tra battezzati, non può esistere un matrimonio senza che sia sacramento (can.1055 C.I.C.).

Le nozze religiose vengono celebrate dinanzi ad un ministro di culto cattolico come un sacerdote e secondo le norme del diritto canonico.  A seguire il rito può essere trascritto anche nei registri dello stato civile, si tratterà di matrimonio concordatario con effetti civili, se ciò non avviene l’unione tra i coniugi avrà valore solo per la Chiesa.

Rotae Romanae TribunalIn base a queste differenze appena descritte è possibile intendere che se il rito civile può sciogliersi mediante un’azione di annullamento del matrimonio civile consentendo ai coniugi di sposarsi nuovamente con questo rito, per quello religioso non è così semplice. Devono infatti esistere validi motivi di nullità del matrimonio già al momento della celebrazione delle nozze. Solo dopo l’accertamento dell’esistenza di queste ragioni, con sentenza divenuta esecutiva con atto della Segnatura Apostolica, è possibile richiedere dinanzi alle Corti di Appello di competenza, la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio.

La richiesta di nullità del matrimonio canonico dovrà essere supportata da valide e fondate motivazioni, per questo è fondamentale che chi ha intenzione di intraprendere un’azione di nullità del matrimonio debba necessariamente affidarsi ad un professionista legale, avvocato ecclesiastico – rotale, con competenze e formazione anche in campo psicologico, per individuare i motivi sottesi alla richiesta di nullità, nel campo del Diritto Canonico.

I casi di nullità del matrimonio canonico e iter da svolgere

I motivi per il quale un matrimonio può essere annullato, sia nel diritto civile che nel diritto canonico, sono classificabili come impedimenti, ovvero i cosiddetti vizi di forma e del consenso di uno o di entrambi i coniugi. Questo è valido sempre, a meno che non si presentino situazioni particolari di cui abbiamo parlato in un approfondimento nel merito grazie ad una Sentenza della Cassazione.

Possiamo catalogare questi vizi di forma o di consenso tra due persone in ben 11 aree:

  • insufficiente uso di ragione (can. 1095,1 Codice Diritto Canonico);
  • grave Difetto di Giudizio (can. 1095,2 Codice Diritto Canonico);
  • incapacità di Adempiere (can. 1095,3 Codice Diritto Canonico);
  • ignoranza (can. 1096 Codice Diritto Canonico);
  • errore (can. 1097 Codice Diritto Canonico);
  • dolo (can. 1098 Codice Diritto Canonico);
  • simulazione (can. 1100 Codice Diritto Canonico);
  • condizione (can. 1102 Codice Diritto Canonico);
  • violenza o timore (can. 1103 Codice Diritto Canonico);
  • difetto di forma (can. 1108 Codice Diritto Canonico);
  • impedimenti (can. 1083 e ss. Codice Diritto Canonico).

Per approfondire e indagare ognuna di queste motivazioni affinchè si comprenda se una o più d’una siano attestate ai fine della dichiarazione di nullità, è necessario intraprendere un’analisi professionale approfondita, in quanto a complicare l’analisi, oltre all’individuazione delle motivazioni, vi è la natura differente tra diritto civile e canonico.

Il processo di nullità del matrimonio canonico, a differenza di quello civile, si basa sulla dichiarazione di nullità, che ha ad oggetto il sacramento del matrimonio, segno indelebile e impossibile da rimuovere. Per tale ragione la nullità del matrimonio religioso sussiste solo se esistono motivi di inesistenza del sacramento, quindi quando non c’è la volontà piena e libera al consenso alle nozze religiose.

Un’altra differenza tra l’annullamento civile e quello religioso è che il giudice canonico con la sentenza si limita alla dichiarazione di nullità, quindi non stabilisce o rimuove obblighi economici verso l’ex coniuge né definisce altre condizioni nei confronti dei figli, tali aspetti sono di competenza del giudice civile.

Nei casi di nullità del matrimonio religioso non ci sono limiti temporali per avviare l’azione, non sarebbe concepibile in quanto per la religione il sacramento se esiste, esiste sempre, tal quale se avviene il contrario, infatti l’annullamento può essere avviato da entrambi i coniugi senza differenza.

Per il processo di nullità del matrimonio canonico l’atto introduttivo è il “Libello” ovvero un ricorso, e può essere presentato sia congiuntamente ed in accordo tra i coniugi sia disgiuntamente, ovvero in disaccordo, proprio perché il processo di nullità del diritto canonico si basa sulla dimostrazione della verità in relazione alla natura dell’unione dei coniugi e di fondamentale importanza è l’indagine interiore della parte e/o delle parti.

 

Le conseguenze e gli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio

La sentenza di nullità di matrimonio religioso dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici, può avere efficacia giuridica e riflessi sugli aspetti civili, nell’ambito di un giudizio civile di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A seguito infatti, dei concordati tra Stato e Chiesa si hanno effetti sia civili che religiosi; una volta ottenuta l’esecutività della sentenza dichiarativa di nullità canonica, è possibile avviare un procedimento separato, di competenza della Corte d’Appello italiana, per ottenere la delibazione e quindi, la trascrizione in sede civile della sentenza di nullità.

Questo procedimento può essere intrapreso sia con citazione se proviene da una sola parte, sia con ricorso, se è intrapreso da entrambi; inoltre il giudizio di delibazione della sentenza canonica di nullità è una vera e propria causa, la cui sentenza determina l’accoglimento o il diniego della domanda. Sebbene le due legislazioni abbiamo caratteristiche differenti, ci sono condizioni previste dal diritto civile, che il diritto canonico deve rispettare:

  • rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio per entrambe le parti;
  • la sentenza non deve essere contraria ad un’altra sentenza del giudice italiano;
  • assenza di pendenti dinanzi ad altro giudice italiano, per un giudizio fra le stesse parti e con il medesimo oggetto;
  • la non contrarietà all’ordine pubblico italiano.

Bisogna sottolineare che il Giudice civile valuterà la sentenza canonica solo sotto i profili civili appena elencati, ma non entra nel merito della nullità dichiarata e dei motivi.

Una volta ottenuta la delibazione, il matrimonio è quindi nullo anche per gli effetti civili con le stesse conseguenze dell’annullamento dinanzi al giudice civile; tuttavia la nullità del matrimonio canonico, religioso, può essere intrapreso anche qualora sia stato già definito un divorzio civile.

Il processus brevior di Papa Francesco

Papa Bergoglio ha modificato le procedure che determinano l’iter di annullamento del matrimonio riducendo drasticamente i tempi delle sentenze. Si tratta della riforma del 2015 che è possibile approfondire nel nostro articolo sulla riforma del processo di nullità e che ha introdotto molte novità, tra cui:

  • eliminazione della necessità della doppia sentenza conforme e l’attivazione della sola sentenza affermativa per ottenere l’esecutività;
  • introduzione del processo “brevior” (cioè più breve) per determinati casi, in primo luogo quando si è entrambi d’accordo o se la nullità del matrimonio è manifesta e sostenuta da argomenti e prove evidenti, quali quelle documentali.

Grazie a questa riforma, i termini previsti per l’istruttoria sono stati assai ridotti, così come quelli per la notificazione della sentenza pronunciata dal Vescovo, che è il giudice del processus brevior, tanto che in molti casi la durata di questa causa è di circa tre mesi.

Se il processo ordinario è la strada da percorrere quando non c’è l’accordo tra i coniugi o non sussistono le altre caratteristiche del processo breve, la tempistica dipenderà dall’istruttoria che dimostra la sussistenza o meno del motivo della dichiarazione di nullità del matrimonio e da fattori peculiari ad ogni singola causa e ogni singolo tribunale ecclesiastico.

Abbiamo visto che i casi di nullità del matrimonio nel diritto canonico e l’iter da percorrere non sono azioni semplici da attivare e solo con un consulente legale, che deve essere abilitato al patrocinio dinanzi ai Tribunali Ecclesiastici, la cui abilitazione si ottiene dopo la laurea, licenza, in diritto canonico presso un’università di diritto pontificio, con sedi in Roma, con almeno il grado di dottorato in diritto canonico o avvocato Rotale, titolo quest’ultimo definitivo, che si ottiene dopo aver superato i 3 anni di studio rotale presso il Tribunale della Rota, Sua sede in Roma, in lingua latina, con esame finale che ne attribuisca il titolo di Avvocato Rotale, e quindi specializzato nella materia e aggiornato sulle evoluzioni processuali, è possibile ottenere una sentenza di accoglimento della richiesta di nullità del matrimonio religioso.

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